COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 06 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATL. AVERSA – GARA TEVEROLA 97 / ATL. AVERSA DEL 22.12.2005 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 06 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATL. AVERSA – GARA TEVEROLA 97 / ATL. AVERSA DEL 22.12.2005 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, constatato che, malgrado tre convocazioni, indirizzate sia al calciatore Rusciano Antonio, nato il 1.9.1978, sia al Presidente della società Teverola 97, nessuno dei due tesserati è comparso, al fine di chiarire la posizione del nominato calciatore Rusciano Antonio del 1978 e del Rusciano Antonio, nato il 1°.09.1971, al fine di stabilire se trattasi della stessa persona o di persona diversa; rilevato che il predetto Rusciano Antonio, classe 1978, così come risulta dagli atti di gara, ha partecipato, in data 22.12.2005, alla gara in oggetto e che, come si evince dalla nota dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, egli “ risulta svincolato dalla società Club Napoli Piscinola” e che, pertanto, non poteva prendere parte alla gara sopra indicata; P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo, di infliggere la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a carico della società Teverola 97; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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