COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 06 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PIEDIMONTE – GARA PIEDIMONTE / CAMPOLI MT DEL 25.02.2006 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 06 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PIEDIMONTE – GARA PIEDIMONTE / CAMPOLI MT DEL 25.02.2006 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, prende atto che esso è stato rimesso, a stralcio, per la parte di competenza di questa Commissione, dal Giudice Sportivo del C.R. Campania (che, a sua volta, si pronuncerà in ordine alla richiesta della società reclamante che sia disposta la ripetizione della gara, nonché in relazione alle altre richieste). In merito a quanto di sua competenza, questa C.D. giudica conforme al principio di equa commisurazione delle pene che le sanzioni inflitte siano ridotte come segue: a cinque giornate di gara, la squalifica inflitta al calciatore Cusano Gianluca; ad euro 250,00 l’ammenda inflitta a carico della società, con l’annullamento della diffida al campo sportivo. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre a cinque giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Cusano Gianluca; di ridurre ad euro 250,00 l’ammenda a carico della società Piedimonte; di annullare la diffida al campo sportivo; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it