COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 06 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PIEDIMONTE – GARA PIEDIMONTE / CAMPOLI MT DEL 25.02.2006 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 83 del 06 Aprile 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO PIEDIMONTE – GARA PIEDIMONTE / CAMPOLI MT DEL 25.02.2006 – 1^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, prende atto che esso è stato rimesso, a stralcio, per la parte di competenza di questa Commissione, dal Giudice Sportivo del C.R. Campania (che, a sua volta, si pronuncerà in ordine alla richiesta della società reclamante che sia disposta la ripetizione della gara, nonché in relazione alle altre richieste). In merito a quanto di sua competenza, questa C.D. giudica conforme al principio di equa commisurazione delle pene che le sanzioni inflitte siano ridotte come segue: a cinque giornate di gara, la squalifica inflitta al calciatore Cusano Gianluca; ad euro 250,00 l’ammenda inflitta a carico della società, con l’annullamento della diffida al campo sportivo. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre a cinque giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Cusano Gianluca; di ridurre ad euro 250,00 l’ammenda a carico della società Piedimonte; di annullare la diffida al campo sportivo; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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