COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 86 del 13 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO G.C. SANTANGIOLESE – GARA G.S. SANTANGIOLESE / VALENTE DEL 4.12.05 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 86 del 13 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO G.C. SANTANGIOLESE – GARA G.S. SANTANGIOLESE / VALENTE DEL 4.12.05 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva, in via preliminare, che sono stati disposti ed eseguiti accertamenti approfonditi, attraverso ripetute audizioni dei testimoni qualificati (arbitro e Commissario di Campo), nonché della reclamante, in ordine alla doglianza esposta dalla società G.C. Santangiolese, relativa ad un presunto errore tecnico, che si sarebbe verificato in occasione della gara. Al riguardo, la reclamante ha sostenuto nel reclamo e ribadito all’atto dell’audizione che il proprio calciatore Carmine Sanges, n. 11 della distinta di gara, sarebbe stato oggetto, nel corso dello svolgimento della gara, di due ammonizioni, con la conseguenza che egli avrebbe dovuto essere espulso dal campo, in ragione della vigente normativa, che prescrive che il calciatore, ammonito due volte nel corso di una singola gara, debba essere espulso dal campo. Va osservato, in via preliminare, che il presidente della società reclamante ha svolto, in occasione della gara, le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale. Orbene, all’atto della consegna, da parte dell’arbitro, del modello di fine gara, riportante l’elenco dei calciatori ammoniti, espulsi e sostituiti, il presidente della società reclamante ha sottoscritto il modulo medesimo (e non risulta che egli abbia mosso obiezioni), nonostante, negli appositi spazi, non fosse stata annotata la presunta doppia ammonizione a carico del nominato calciatore. Sotto il profilo sostanziale, peraltro, deve aggiungersi, per completezza del discorso logico-giuridico sul punto, che la costante giurisprudenza della C.A.F. è univocamente orientata nel senso che l’errore tecnico arbitrale debba – anche se dimostrato, o documentato – giudicarsi assolutamente ininfluente, nell’ipotesi che esso abbia prodotto giovamento alla società, che successivamente intenda invocarne l’individuazione e l’applicazione. Anche a voler prescindere da questa considerazione (peraltro di natura sostanziale), resta la constatazione che sia l’arbitro, sia il Commissario di Campo, hanno escluso (il primo in modo netto, sottolineando “di aver ammonito una sola volta il calciatore”, ribadendone il motivo (“per proteste”; il secondo puntualizzando che, in ragione delle sue funzioni, che lo avevano impegnato in altri compiti, non era in grado di precisare se l’arbitro avesse “ammonito o meno il calciatore Sanges Carmine”). Questa Commissione Disciplinare, dunque, in esito agli accertamenti di cui innanzi, non può che dichiarare l’insussistenza dell’errore tecnico lamentato dalla reclamante, indipendentemente dalla sua eventuale potenzialità di incidenza (in quanto, si ripete, a favore della medesima società ricorrente) in relazione al regolare svolgimento della gara. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società.
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