COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 86 del 13 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CLUB PARADISO ACERRA – GARA CLUB PARADISO ACERRA / FUTSAL GLADIATOR DEL 18.02.2006 – CALCIO A CINQUE – SERIE C 1
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 86 del 13 Aprile 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO CLUB PARADISO ACERRA – GARA CLUB PARADISO ACERRA / FUTSAL GLADIATOR DEL 18.02.2006 – CALCIO A CINQUE – SERIE C 1
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, audito il direttore di gara, sentita la società reclamante, rileva: la singolare vicenda è imperniata, sotto il profilo della sua origine, sul rifiuto, opposto dal portiere della società Club Paradiso Acerra, Barbato Donato, di sostituire la propria maglia di gioco con altra di diverso colore, in quanto quella da lui indossata, all’atto del riconoscimento da parte dell’arbitro, era di colore confondibile con la casacca dei due direttori di gara. All’atteggiamento di diniego, da parte del portiere, si è aggiunto (a quanto risulta dal referto arbitrale, che configura – come da costante ed univoca giurisprudenza – fonte privilegiata di prova, nonché come ribadito dall’arbitro medesimo in sede di audizione presso questa C.D.) il comportamento negativo da parte del capitano, al quale il direttore di gara aveva comunicato l’inibizione a prendere parte alla gara, a carico del portiere medesimo. Successivamente, calciatori e dirigenti della società reclamante, nonché il custode del campo di gioco, hanno pesantemente minacciato i due direttori di gara. Le enunciate circostanze di fatto sono state confermate, peraltro, dall’Osservatore dell’arbitro, che ha prodotto la propria relazione al Giudice Sportivo, come prescrive la normativa vigente, in caso di episodi di particolare gravità. La società Club Paradiso Acerra ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo, con articolato reclamo. Questa Commissione Disciplinare ritiene che, in ordine alla vicenda in esame, debbano essere distinti i due diversi aspetti fondamentali: il primo, che riguarda le condizioni in ordine allo svolgimento della gara, ovvero se sia da confermare la decisione del Giudice di primo grado, che ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara a carico della reclamante; il secondo, che concerne le sanzioni accessorie a carico della società e quelle disciplinari a carico dei singoli tesserati. Quanto al primo punto, deve necessariamente trovare conferma la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, in quanto ci si trova, in tutta evidenza, al cospetto di una vicenda caratterizzata da un grave atteggiamento, pesantemente finalizzato a dequalificare la figura dei due arbitri e la loro personalità e funzione, per l’appunto, di direttori della gara. È da aggiungere che le ripetute minacce indirizzate ai due arbitri hanno trovato una circostanza aggravante nel comportamento, dapprima omissivo, successivamente attivo in senso negativo, del capitano della società reclamante, nonché di tutti i calciatori e dirigenti della medesima. Appare davvero improponibile che si possa sostenere che i due arbitri, indipendentemente dalla presenza delle forze dell’ordine (sul quale punto il reclamo della società e gli atti ufficiali presentano significative discordanze), potessero dirigere la gara, a seguito dei descritti episodi, obiettivamente incompatibili con la regolarità e la serenità di svolgimento della gara medesima. Quanto al secondo punto, in una valutazione equa dell’effettiva gravità delle infrazioni commesse nella circostanza, questa Commissione Disciplinare ritiene di dover confermare la squalifica del campo di gioco per due gare effettive, con l’obbligo accessorio della disputa a porte chiuse, nonché le squalifiche inflitte ai calciatori Incoronato Alfredo e Barbato Donato. Giudica, viceversa, di dover ridurre ad euro 150,00 l’ammenda. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre ad euro 150,00 la sanzione pecuniaria a carico del Club Paradiso Acerra; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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