COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 20 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PIMONTE – GARA PIMONTE / BARANO DEL 5.3.2006 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 20 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PIMONTE – GARA PIMONTE / BARANO DEL 5.3.2006 – PROMOZIONE La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che esso è infondato. La delibera del Giudice Sportivo risulta ineccepibile sotto ogni profilo di motivazione. In primo luogo, quanto riferito dal direttore di gara trova pieno riscontro negli atti ufficiali di gara, dai quali si evince, senza ombra di dubbio, che sia i calciatori che i sostenitori della società Pimonte hanno dato luogo ad una rissa, nella quale rimaneva seriamente ferito un calciatore della società Barano. Peraltro, neanche i numerosi Carabinieri presenti sul campo sono riusciti a riportare la calma. Dalla stessa segnalazione del Questore di Napoli si evince che la sospensione della gara era stata imposta dalla situazione grave pericolo per l’ordine pubblico. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Pimonte; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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