COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 20 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CUS AVELLINO C5 – GARA CITTA’ DI ARIANO / CUS AVELLINO DELL’8.4.06 – C/5 SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 20 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CUS AVELLINO C5 – GARA CITTA’ DI ARIANO / CUS AVELLINO DELL’8.4.06 – C/5 SERIE C2 La C.D., viti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è parzialmente fondato. La vicenda è relativa alla circostanza che il calciatore Peluso Giosuè, a fine gara, insisteva nei confronti dell’arbitro affinché egli non riportasse la sua ammonizione sul referto di gara. Tale comportamento, sicuramente deplorevole, va sanzionato, ma la squalifica inflitta al calciatore appare, a questa C.D., eccessiva, anche sulla base di una valutazione comparativa con casi assolutamente identici. Di conseguenza, questa C.D. ritiene che la squalifica debba essere ridotta a cinque giornate di gare. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del ricorso, di ridurre la squalifica al calciatore Peluso Antonio a cinque giornate di gara; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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