COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 28 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SERRE – GARA CICERALE / SERRE DEL 29.01.06 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 28 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SERRE – GARA CICERALE / SERRE DEL 29.01.06 – 1^ CAT. La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva: con regolare reclamo, ritualmente presentato al Giudice Sportivo del C.R. Campania, la società Serre s’è opposta all’omologazione della gara indicata in epigrafe, in ragione della da essa asserita circostanza che, nel corso della gara medesima, la società Cicerale avesse sostituito il calciatore n. 7 “con altro calciatore che portava la maglia n. 18… non identificato”, dall’arbitro della gara, né “preventivamente”, né “successivamente”, nonché “non inserito nella distinta dei giocatori partecipanti alla gara. Infatti… il rigo riguardante il calciatore n. 18 è assolutamente in bianco, per cui non è dato sapere chi abbia preso parte alla gara, se sia o meno tesserato con la S.S. Cicerale, ovvero squalificato”. Il Giudice Sportivo del C.R. Campania, preso atto del dettagliato reclamo proposto dalla società Serre, ha rivolto all’arbitro della gara alcuni specifici quesiti, ai quali il direttore di gara ha fornito le seguenti, precise risposte: di non aver identificato il calciatore n. 18; che, in sostituzione del calciatore n. 7, era entrato in campo il calciatore n. 16 e non il n. 18, “come erroneamente riportato nel referto di gara”; che il calciatore n. 18, infine, “non ha mai preso parte alla gara… Si è trattato di un errore di trascrizione”. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 79 del 30.03.06, pag. 2143, del C.R. Campania, il Giudice Sportivo ha rigettato il richiamato reclamo della società Serre, precisando che, “esperiti gli opportuni accertamenti”, fosse emerso il già rappresentato, “mero errore di trascrizione”. Con due distinti atti, entrambi formalizzati nel rispetto della vigente normativa, la società Serre: con il primo, ha proposto reclamo in ordine alla presunta posizione irregolare del calciatore n. 18, precisando che il foglio notizie post-gara (indicante la sostituzione del calciatore n. 7 con quello n. 18) recasse la firma, per sottoscrizione ed accettazione, sia dei dirigenti delle due società in gara, sia dell’arbitro; con il secondo atto, articolato e motivato, ha impugnato la decisione del G.S., di cui al citato C.U. n. 79 del 30.03.06, chiedendo: in tesi, la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Cicerale, in ragione della partecipazione di calciatore n. 18, in posizione irregolare, in quanto non identificato; in ipotesi subordinata, la ripetizione della gara, per via dell’errore arbitrale di trascrizione, che, ad avviso della reclamante, avrebbe inciso sulla regolarità della gara, in quanto la società controparte avrebbe avuto diciotto “calciatori a disposizione, pur indicandone solo 17 in distinta, con la conseguenza che non è dato sapere chi ha effettivamente partecipato all’incontro”. In via preliminare, questa C.D. ordina – anche su richiesta della società reclamante – la riunione, per evidente connessione oggettiva, dei due distinti reclami. La pur motivata esposizione della reclamante non può trovare accoglimento da parte di questa C.D. Invero, gli accertamenti disposti dal Giudice Sportivo di primo grado si appalesano idonei a dirimere ogni eventuale dubbio, o perplessità. Per evidente esigenza di brevità, sul punto si rinvia a quanto richiamato in precedenza, nel testo di questa delibera. Ciò che alla società reclamante appare indecifrabile (peraltro, non immotivatamente, attesa l’indubbia confusione, determinata dall’errore di trascrizione commesso dall’arbitro e dall’erronea indicazione, relativa al foglio notizie post-gara), è stato ricostruito, con rigorosa puntualità, dal Giudice Sportivo, mediante i cennati quesiti, rivolti al direttore di gara. All’esito dell’accertamento, è risultato, come già segnalato in questa delibera: che il calciatore n. 18 non ha mai preso parte alla gara; che si è trattato di un errore di trascrizione, commesso dall’arbitro. Deve, infine, essere ribadito quanto già più volte sottolineato da questa C.D. (e, peraltro, espressamente indicato anche in calce al predetto foglio notizie post-gara, nonché, ripetutamente, sui Comunicati Ufficiali del C.R. Campania, fin dal C.U. n. 1 di ogni anno sportivo: per quello della corrente stagione sportiva, alla pag. 56): ovvero, che il foglio notizie non è atto ufficiale di gara; che, di conseguenza, nell’ipotesi di discrasia (o non conformità) delle indicazioni ed informazioni, contenute in esso foglio notizie, rispetto a quelle di cui al referto arbitrale, la prevalenza assoluta, indiscutibile, debba essere attribuita al rapporto di gara, o (come in questa circostanza) alle dichiarazioni esplicative, eventualmente rese dall’arbitro. Nel caso in esame, ci si trova al cospetto di un duplice errore arbitrale, relativo all’indicazione del calciatore della società Cicerale subentrato al n. 7: il primo, commesso all’atto della compilazione del foglio notizie post-gara; il secondo (che deve desumersi conseguenziale al primo), nella redazione del referto di gara. Quanto all’eventualità che sia stato utilizzato, nella gara in esame, attraverso l’espediente di una sostituzione di numero di maglia, un calciatore non identificato e non identificabile, è da sottolineare che – anche a prescindere dalla perentorietà (non revocabile in dubbio, in quanto le dichiarazioni dell’arbitro configurano fonte privilegiata di prova) delle puntualizzazioni arbitrali – la società reclamante non ha fornito alcuna indicazione, in ordine alla persona fisica che avrebbe partecipato alla gara in argomento. Deve, dunque, giudicarsi assolutamente regolare lo svolgimento della gara in esame e deve, altresì, essere deciso il rigetto dei due distinti reclami, proposti a questa C.D. dalla società Serre, riuniti per connessione oggettiva. P.Q.M. DELIBERA di respingere i due reclami, proposti dalla società Serre; dispone l’addebito delle due tasse reclamo sul conto della società medesima.
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