COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 28 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VILLA DI BRIANO – GARA STELLA AZZURRA / VILLA DI BRIANO DEL 12.02.2006 – 3^ CAT. – C.P. CASERTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 28 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VILLA DI BRIANO – GARA STELLA AZZURRA / VILLA DI BRIANO DEL 12.02.2006 – 3^ CAT. – C.P. CASERTA La C.D., letto il reclamo della società Villa di Briano, avente per oggetto la posizione irregolare di quattro calciatori, che hanno partecipato alla gara in epigrafe, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva che il reclamo medesimo è fondato. Invero, dalla nota dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania risulta che i calciatori Ruotolo Pasquale, Monteforte Pietro, Ferrara Salvatore e D’Amore Crescenzo, nati rispettivamente il 17.01.1990, il 24.02.1990, il 4.05.1990 ed il 21.01.1990, alla data della disputa della gara, risultavano tutti svincolati, con decorrenza dal 17.07.2005. Di conseguenza, la loro partecipazione alla gara in esame è da giudicare in posizione irregolare. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo, di infliggere alla società Stella Azzurra, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it