COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 28 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO RIVIELLO GOMME EBOLI – GARA PRO SALA C5 / RIVIELLO GOMME EBOLI DEL 26.03.06 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 28 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO RIVIELLO GOMME EBOLI – GARA PRO SALA C5 / RIVIELLO GOMME EBOLI DEL 26.03.06 – CALCIO A CINQUE – SERIE D La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Dall’esame della comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, invero, si rileva che il calciatore Iovinella Michele era regolarmente tesserato per la società Pro Sala Calcio a far data dal 18.03.2006 (ovvero, antecedentemente rispetto al giorno di disputa della gara in esame), per cui egli aveva titolo per partecipare alla gara in oggetto. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; di disporre l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Riviello Gomme Eboli.
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