COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 28 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO I.CAL.CAVE – GARA I.CAL. CAVE / RIVIELLO GOMME EBOLI DEL 5.2.2006 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 28 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO I.CAL.CAVE - GARA I.CAL. CAVE / RIVIELLO GOMME EBOLI DEL 5.2.2006 – CALCIO A CINQUE – SERIE D La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, mentre i calciatori Paolino Dario, nato il 27.12.1982, e Marrandino Francesco, nato il 2.07.1982, risultano regolarmente tesserati, a favore della società Riviello Gomme Eboli, con decorrenza dal 20.09.2005 ed il calciatore Riviello Antonio, nato l’8.09.1979, dal 20.10.2005 (ovvero, tutti da data antecedente il giorno di disputa della gara in esame), il calciatore Santimone Emanuele, nato il 26.11.1989, non risulta, viceversa, tesserato a favore della società Riviello Gomme Eboli, per cui egli ha partecipato alla gara, di cui al reclamo, in posizione irregolare. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto, di infliggere alla società Riviello Gomme Eboli, a norma dell’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it