COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 28 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO I.CAL.CAVE – GARA FOOTBALL MAGICA PROMOTION / I.CAL.CAVE DEL 18.02.2006 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 28 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO I.CAL.CAVE - GARA FOOTBALL MAGICA PROMOTION / I.CAL.CAVE DEL 18.02.2006 – CALCIO A CINQUE – SERIE D La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentito l’arbitro a chiarimenti, rileva che il reclamo è infondato. Invero, il direttore di gara ha riconosciuto la distinta di gara con le cancellature dei due calciatori presenti in distinta, Fiscina Michelino, nato il 7.05.1982, e Siervo Luca, nato il 21.05.1977 (tesserati, a favore della società Football Magica Promotion, con decorrenza dal 14.11.2005). Il direttore di gara ha, altresì, confermato che essi non hanno preso parte alla gara di cui in epigrafe e che la rettifica della distinta è stata apportata dal dirigente della società Magica Promotion, con contestuale comunicazione dell’aggiornamento alla società controparte, che aveva ricevuto, evidentemente per mera dimenticanza da parte del direttore di gara, la copia della distinta senza le predette correzioni. Quanto agli altri calciatori di cui al reclamo (Valiante Teodoro, nato il 29.03.1982, tesserato a favore della società Football Magica Promotion con decorrenza dal 4.02.2006, e Fiscina Alessandro, nato il 15.1.1989, tesserato dal 20.11.2004), essi, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, risultano regolarmente tesserati per la società Football Magica Promotion da data antecedente il giorno di disputa della gara, di cui al reclamo. Di conseguenza, la loro partecipazione alla gara medesima è da giudicare regolare. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società I.CAL.CAVE.
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