COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 28 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO LIBERATORE BULZARIELLO – GARA S.POTITO ULTRA / LIB.BULZARIELLO DEL 25.02.2006 – 1^ CATEGORIA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 28 Aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO LIBERATORE BULZARIELLO – GARA S.POTITO ULTRA / LIB.BULZARIELLO DEL 25.02.2006 – 1^ CATEGORIA La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, l’assistente di parte dell’arbitro, utilizzato dalla società S.Potito Ultra, sig. Annecchiarico Domenico, risulta squalificato fino all’8.04.2008, come dal C.U. n. 83 del 14.04.2005 del C.R. Campania. Di conseguenza, egli non poteva svolgere la funzione affidatagli (che il Codice di Giustizia Sportiva assimila ed equipara alla partecipazione di un calciatore a gara) dalla società S.Potito Ultra nella gara in epigrafe. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto, di infliggere alla società S.Potito Ultra, a norma dell’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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