COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 05 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CARDITO – GARA CARDITO / IRPINIA TEORA DEL 18.03.2006 – 1^ CA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 97 del 05 Maggio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO CARDITO – GARA CARDITO / IRPINIA TEORA DEL 18.03.2006 – 1^ CAT.
La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Cardito per la gara in epigrafe, rileva che esso va dichiarato inammissibile. Invero, al ricorso presentato dalla società Cardito non è stata allegata la ricevuta della raccomandata di spedizione di copia alla società controparte. Pertanto, essendo mancato uno dei requisiti essenziali ai fini della sua validità (come prescritto dall’art. 42, comma 6, C.G.S.), il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Va, in ogni caso, precisato che i calciatori oggetto del reclamo medesimo: Baratta Vincenzo, n. 7.11.1979; Napoliello Felice, n. 14.01.1977; Ruotolo Andrea, n. 16.12.1971; Garofalo Roberto, n. 24.01.1972 e l’assistente di parte, sig. Ricciarelli Giovanni, n. 20.12.1965, risultano regolarmente tesserati per la società Irpinia Teora, con decorrenza, rispettivamente, dalle date di seguito indicate: 3.03.2006, 17.09.2004, 17.12.2005, 20.09.2005 e 20.09.2001 (tutte antecedenti, rispetto al giorno di disputa della gara in esame). P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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