COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 05 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASALBUONO – GARA MAGORNO / CASALBUONO DEL 5.03.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 05 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASALBUONO – GARA MAGORNO / CASALBUONO DEL 5.03.2006 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Casalbuono per la gara in epigrafe, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, acquisita l’attestazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva che i calciatori Giordano Pasqualino, n. 6.1.1988 e Bartomeo Giuseppe, n. 15.3.1987, non risultano tesserati per la società Magorno, per cui hanno preso parte alla gara de qua in posizione irregolare. Il calciatore Radesca Francesco, n. 26.06.1975, viceversa, risulta regolarmente tesserato a favore della società Magorno, con decorrenza dal 5.11.1994, (antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara in esame). P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo, di infliggere alla società Magorno, in applicazione dell’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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