COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 05 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIGOR ACQUAVIVA – GARA BOYS CURTI / VIGOR ACQUAVIVA DEL 22.4.2006 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 05 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIGOR ACQUAVIVA – GARA BOYS CURTI / VIGOR ACQUAVIVA DEL 22.4.2006 – 3^ CAT. La C.D., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, essendo stato esso proposto, dalla società Vigor Acquaviva, in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – maschili e femminili – della L.N.D., così come statuiti dal C.U. n. 159/A della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 72 del 2.03.2006 del C.R. Campania ed al C.U. n. 31 del 30.03.2006 del C.P. di Caserta. La declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto prescritto dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 29, commi 5 e 9. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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