COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 10 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NOCELLETO – GARA NOCELLETO / LIONS FOOTBALL CLUB DEL 10.03.2007 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 10 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NOCELLETO – GARA NOCELLETO / LIONS FOOTBALL CLUB DEL 10.03.2007 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, osserva che la società Nocelleto ha rimesso a questa Commissione Disciplinare, in relazione alla gara in epigrafe, due diversi atti: il primo, in data 26.03.2007, privo di firma (e, dunque, già per questo motivo, da giudicare nullo), redatto su foglio non intestato, oltretutto privo anche del timbro distintivo della società medesima; il secondo, in data 11.04.2007, firmato, ma spedito, a mezzo raccomandata postale, ampiamente oltre il termine temporale di giorni dieci (sancito dall’art. 42, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva) dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (n. 79 del 15.03.2007), sul quale erano state riportate le decisioni del Giudice Sportivo, che la reclamante intendeva impugnare. Essendo mancati, in ordine ad entrambi gli atti d’impugnazione, gli indicati elementi formali, deve dichiararsi l’inammissibilità del reclamo, nel rispetto di quanto prescritto dalla richiamata norma del Codice di Giustizia Sportiva, nonché (per il secondo atto d’impugnazione, redatto – come già sottolineato – su foglio non intestato e privo del timbro distintivo della società) dall’art. 4, comma 7, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. La conseguenziale declaratoria d’inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, in conformità a quanto stabilito dal Codice di Giustizia Sportiva, all’art. 29, commi 5 e 9. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Nocelleto.
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