COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 10 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL S. ANDREA DI CONZA – GARA VALLESACCARDA / REAL S.ANDREA DI CONZA DEL 13.04.2007 – 3^ CAT. C.P. AVELLINO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 101 del 10 maggio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO REAL S. ANDREA DI CONZA – GARA VALLESACCARDA / REAL S.ANDREA DI CONZA DEL 13.04.2007 – 3^ CAT. C.P. AVELLINO
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, dalla lettura del referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, si evince chiaramente che il sig. Camerlingo Roberto ha assunto un atteggiamento gravemente antisportivo nei confronti del direttore di gara. Nel reclamo, peraltro, non emergono elementi idonei a confutare quanto riportato dall’arbitro nel suo referto. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Real S. Andrea di Conza.
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