COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 10 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ANTESSANO CALCIO – GARA ANTESSANO CALCIO / ACQUAROLA F.B.C. DEL 22.04.2007 – 3^ CAT. – C.P. SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 10 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ANTESSANO CALCIO – GARA ANTESSANO CALCIO / ACQUAROLA F.B.C. DEL 22.04.2007 – 3^ CAT. – C.P. SALERNO La C.D., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, essendo stato esso proposto dalla società Antessano Calcio in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate dei campionati Regionali di Calcio a Undici e di Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, così come statuiti dal C.U. n. 69 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 75 dell’8.03.2007 del C.R. Campania ed al C.U. n. 36 del 5.04.2007 del Comitato Provinciale di Salerno. Invero, i richiamati termini abbreviati prescrivono che il deposito del reclamo (a mezzo fax, a mano, o con altro mezzo idoneo) debba essere formalizzato, presso il C.R. Campania, entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, relativo ai provvedimenti del Giudice Sportivo, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia dei motivi di reclamo alla controparte, nell’ipotesi che con il reclamo medesimo si chieda la modifica del risultato acquisito sul campo (nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 42, comma 6, C.G.S.). Il reclamo in esame, viceversa, è stato trasmesso, a mezzo fax, il 30.04.2007, alle ore 20.10. La conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 29, commi 5 e 9. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Antessano Calcio.
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