COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 10 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SANTA CECILIA UNITED – GARA PINUCCIO MARRANDINO / SANTA CECILIA UNITED DEL 27.01.2007 – 3^ CAT. – C.P. SALERNO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 101 del 10 maggio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO SANTA CECILIA UNITED – GARA PINUCCIO MARRANDINO / SANTA CECILIA UNITED DEL 27.01.2007 – 3^ CAT. – C.P. SALERNO
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è meritevole di accoglimento. Invero, da un esame complessivo degli atti ufficiali, dei motivi di reclamo della ricorrente, della documentazione sanitaria esibita a supporto e, soprattutto, dalle dichiarazioni rese dal direttore di gara in sede di istruttoria supplementare, svolta da questa Commissione, è emerso un quadro probatorio che conduce a risultanze diverse, rispetto a quelle a cui era giunto il Giudice Sportivo in primo grado. In particolare si è accertato che i comportamenti violenti in campo sono stati posti in essere solo dai calciatori della società Pinuccio Marrandino; che alcun comportamento illecito è contestabile alla società ricorrente; che non si è verificata una rissa; che i fatti violenti verificatisi in campo e che hanno determinato l’interruzione della gara sono addebitabili esclusivamente alla società Pinuccio Marrandino come peraltro documentato dalle sanzioni irrogate ai calciatori della stessa. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Santa Cecilia United, di infliggere alla società Pinuccio Marrandino, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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