COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 17 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PRO CALCIO AFRAGOLESE – GARA PRO CALCIO AFRAGOLESE / SUCCIVO DEL 22.04.2007 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 17 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PRO CALCIO AFRAGOLESE – GARA PRO CALCIO AFRAGOLESE / SUCCIVO DEL 22.04.2007 – ECCELLENZA La C.D., letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Pro Calcio Afragolese, in riferimento alla gara in epigrafe, nei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e per gli spareggi dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Undici e di Calcio a Cinque (Maschili e Femminili) della L.N.D., così come statuiti dal C.U. n. 69 del 7 febbraio u.s. della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 75 dell’8.3.2007 del C.R. Campania, rileva che il reclamo medesimo è infondato. Esso, invero, è relativo alla presunta posizione irregolare (in ragione di tesseramento supposto come effettuato in data antecedente lo svincolo) del calciatore Giannino Sebastiano, nato il 2.6.1988. Viceversa, come dalla nota dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, il suddetto calciatore, dopo essere stato svincolato, in data 5.12.2006, dalla società Cicciano, è stato regolarmente tesserato, dalla società Succivo, il 21.12.2006, ovvero in data antecedente quella della gara oggetto del reclamo. La società reclamante lamenta, altresì, la partecipazione, in presunta posizione irregolare, del medesimo calciatore alle gare: Succivo / San Giorgio a Cremano del 24.9.2006, Pianura / Succivo dell’1.10.2006, Succivo / Arzanese dell’8.10.2006, Boys Caivanese / Succivo del 15.10.2006, Succivo / Gladiator 1924 del 22.10.2006, Lacco Ameno / Succivo del 29.10.2006, Succivo / Onlus Ercolanese del 5.11.2006 e Capri S.S.D.P.A. / Succivo del 12.11.2006. Esperiti gli opportuni accertamenti, va rilevato che il citato calciatore Giannino Sebastiano non ha partecipato ad alcuna delle gare innanzi indicate, al di là della doverosa precisazione che la società reclamante non ha titolo (sulla base dell’art. 29, comma 2, C.G.S.) ad attivare reclamo in ordine a gare alle quali essa stessa non abbia partecipato. Deve concludersi, dunque, che il calciatore in parola era legittimato a partecipare alla gara in oggetto. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Pro Calcio Afragolese.
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