COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 17 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASAVATORE – GARA VILLA DI BRIANO / CASAVATORE DELL’1.04.2007 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 102 del 17 maggio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO CASAVATORE – GARA VILLA DI BRIANO / CASAVATORE DELL’1.04.2007 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, dalla nota dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, risulta che il calciatore indicato in distinta con il n. 8, Laiso Crescenzo (nato il 14.04.1973, identificato dall’arbitro nella gara in esame con C.I. n. AJ6592854), risulta tesserato, a favore di altra società, dal 14.11.2006. Inoltre, il predetto calciatore risulta squalificato fino al 30.06.2007, come dal Comunicato Ufficiale n. 71 del 22.02.2007, pag. 1782, del C.R. Campania. Di conseguenza, la posizione del calciatore in parola, in ordine alla gara oggetto del ricorso, deve considerarsi irregolare. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Casavatore, di infliggere alla società Villa di Briano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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