COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 17 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO I.CAL.CAVE CALCIO A5 – GARA LUPE POMPEI / I.CAL.CAVE DEL 3.03.2007 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 17 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO I.CAL.CAVE CALCIO A5 – GARA LUPE POMPEI / I.CAL.CAVE DEL 3.03.2007 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società reclamante (che ne ha prodotto regolare richiesta), rileva che il reclamo medesimo è infondato. Va premesso che il gravame deve essere dichiarato inammissibile, in ordine alla parte relativa a presunta sostituzione di persona, in quanto la materia (irregolarità di svolgimento della gara) è devoluta, in via esclusiva, alla competenza del Giudice Sportivo, mentre la reclamante ha prodotto a questa Commissione Disciplinare un reclamo in ordine alla presunta posizione irregolare di calciatori, in una con altro reclamo (che, si ribadisce, è di competenza esclusiva del Giudice Sportivo e che, in ogni caso, non avrebbe potuto essere formalizzato nello stesso atto, relativo a presunte posizioni irregolari di calciatori) su supposta sostituzione di persona. Quanto alle predette, supposte posizioni irregolari di calciatori, agli effetti del tesseramento, dalla nota dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania risulta che i calciatori, di seguito indicati, sono tutti regolarmente tesserati, a favore della società Lupe Pompei, da data antecedente il giorno di disputa della gara in esame: Acanfora Gianpietro, nato il 6.12.1974 (tesserato a favore della società Lupe Pompei in data 28.10.2005); Poli Gustavo, nato il 1.09.1984 (in data 11.10.2003); Aiello Giuseppe, nato il 27.12.1972 (in data 11.10.2003); Di Luggo Pasquale, nato il 19.07.1986 (in data 8.03.2006); Fiorda Michele, nato il 13.08.1987 (in data 19.11.2005); Correale Ciro, nato il 30.05.1987 (in data 12.11.2004). Di conseguenza, essi hanno partecipato in posizione regolare alla gara, di cui all’epigrafe. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società I. Cal. Cave Calcio a5.
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