COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 17 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PRO SASSANESE CALCIO – GARA MELE PRO SASSANESE / PADULA DEL 18.03.2007 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 17 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PRO SASSANESE CALCIO – GARA MELE PRO SASSANESE / PADULA DEL 18.03.2007 – CALCIO A CINQUE – SERIE D La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, dalla nota dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, mentre risulta che i calciatori di seguito indicati sono tutti regolarmente tesserati, a favore della società Mele Padula, da data antecedente il giorno di disputa della gara in esame: De Gennaro Domenico, nato il 14.05.1984 (tesserato, a favore della società Mele Padula, in data 14.03.2007); Iervolino Michele, nato il 21.08.1968 (in data 2.12.2006); Di Brienza Pasquale, nato il 10.04.1966 (in data 10.11.2000); Lentino Luigi, nato il 22.08.1988 (in data 20.01.2007); Iervolino Rosario, nato il 26.08.1976 (in data 20.01.2007); Bolognino Giovanni, nato il 2.02.1977 (in data 20.01.2007), viceversa, il calciatore Catalano Michele, nato il 25.08.1988, non risulta tesserato, alla data di disputa della gara in esame. Di conseguenza, il calciatore Catalano Michele ha partecipato in posizione irregolare alla gara, di cui in epigrafe. Quanto al calciatore De Gennaro Domenico, egli era stato gravato da due giornate di squalifica, come calciatore espulso, in relazione alla gara del 14.03.2007, come dal Comunicato Ufficiale n. 82 del 22.03.2007, pag. 2132. La sua partecipazione alla gara in esame, che configura la prima gara ufficiale successiva a quella di cui alla richiamata alla squalifica, deve, di conseguenza, essere considerata irregolare, a nulla rilevando la circostanza che la sanzione sia stata pubblicata in data successiva a quella, di cui alla gara in esame. Invero, in ragione del principio dell’automatismo della sanzione (come dall’art. 41, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva), il calciatore avrebbe dovuto scontare la prima giornata di squalifica in occasione della prima gara ufficiale immediatamente successiva a quella, nel corso della quale era stato espulso dal campo di gioco. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo, di infliggere alla società Mele Padula la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0–6; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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