COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 17 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BISACCESE – GARA BISACCESE / NOLA DEL 22.04.2007 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 17 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BISACCESE – GARA BISACCESE / NOLA DEL 22.04.2007 – PROMOZIONE La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, proposto in ordine all’ammenda inflitta dal Giudice Sportivo, rileva che esso debba essere respinto. Invero, il rapporto del Commissario di Campo costituisce ulteriore riscontro a quanto segnalato dall’assistente dell’arbitro. In particolare, la parziale coincidenza del contenuto dei due rapporti deve essere interpretato in termini di riscontro, poiché i contenuti delle rispettive segnalazioni non sono assolutamente contrastanti. È logico ritenere che il Commissario di Campo possa non aver notato tutto quello che è stato rilevato dall’assistente dell’arbitro. Sul punto è preminente, invero, la circostanza che quanto constatato dal Commissario di Campo sia coincidente, sia pure parzialmente (per il motivo innanzi specificato), con quanto indicato dall’assistente dell’arbitro. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Bisaccese.
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