COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 17 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BUCCINO VOLCEI F.C. – GARA VIRTUS ALBURNI / BUCCINO VOLCEI DEL 6.05.2007 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 102 del 17 maggio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO BUCCINO VOLCEI F.C. – GARA VIRTUS ALBURNI / BUCCINO VOLCEI DEL 6.05.2007 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, dalla documentazione pervenuta dall’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania si rileva che il calciatore El Haquate Rachid, nato l’11.10.1987, non risulta tesserato per la società Virtus Alburni alla data di disputa della gara e non aveva titolo, quindi, a partecipare alla gara in oggetto. Invero, allegata alla nota dell’Ufficio Tesseramento di questo C.R., risulta una comunicazione pervenuta dalla F.I.G.C. – Ufficio Tesseramento Centrale, datata 27.12.2006, rimessa per competenza alla società Virtus Alburni, con prescrizione di integrazione della relativa documentazione, sulla base dell’art. 40 N.O.I.F., quale condizione tassativa, ai fini della regolarizzazione del tesseramento medesimo. La società Virtus Alburni non ha provveduto alla regolarizzazione, senza alcuna indicazione dell’eventuale sussistenza di una motivazione giustificativa. Di conseguenza, il calciatore deve essere considerato in posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, in relazione alla gara in oggetto. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Buccino Volcei F.C., di infliggere alla società Virtus Alburni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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