COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 105 del 26 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S. MARIA DEGLI ANGELI – GARA VIRTUS CICERALE / S.MARIA DEGLI ANGELI DEL 10.03.2007 – 3^ CAT. – C.P. SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 105 del 26 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S. MARIA DEGLI ANGELI – GARA VIRTUS CICERALE / S.MARIA DEGLI ANGELI DEL 10.03.2007 – 3^ CAT. – C.P. SALERNO La C.D., letto il reclamo in ordine alla squalifica fino al 15.03.2001, inflitta a carico del calciatore Forlenza Vincenzo, rileva che il reclamo medesimo è infondato. Dall’esame degli atti ufficiali di gara, ovvero del referto arbitrale – che configura fonte privilegiata di prova – nonché delle dichiarazioni rese nel corso dell’istruttoria disposta da questa Commissione, si evince che, effettivamente, il direttore di gara è stato colpito (con una testata al naso e con un calcio alla gamba destra) dal calciatore Forlenza Vincenzo della società Santa Maria degli Angeli. Il comportamento, tenuto dal Forlenza, è connotato da indubbia violenza per cui la decisione del primo Giudice deve essere confermata. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; di confermare le decisioni del Giudice Sportivo; di disporre l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Santa Maria degli Angeli .
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