COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 31 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO FAIANO – GARA GIFFONESE / FAIANO DEL 12.02.2007 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 31 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO FAIANO – GARA GIFFONESE / FAIANO DEL 12.02.2007 – ATT. MISTA La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, i calciatori Fiore Pasquale, nato il 24.10.1987, Lemba Giuseppe, nato il 12.09.1989 e Toro Alberto, nato il 28.11.1990, hanno partecipato alla gara in esame in posizione regolare in quanto essi hanno scontato la squalifica per una gara per recidività in ammonizione, pubblicata sul C.U. n. 62 del 25.01.2007, pag. 1540, in occasione della gara del 28.01.2007, che la società Giffonese avrebbe dovuto disputare con la società Caloralburni (esclusa dal Campionato in argomento). È da precisare ulteriormente che la rinuncia della società Caloralburni si è verificata durante il girone di ritorno, per cui, in ordine a tutte le gare in calendario successivamente alla richiamata rinnuncia (compresa, quindi, quella del 28.01.2007), la società Caloralburni sarà gravata dalla punizione sportiva della perdita, di ciascuna gara, con il punteggio di 0-3 (come dall’art. 53, comma 4, N.O.I.F.). Da ognuna di esse, dunque, scaturirà un risultato utile agli effetti della classifica. Di conseguenza, le squalifiche a carico dei predetti calciatori, nella gara del 28.01.2007, devono intendersi scontate, per cui essi avevano titolo a partecipare legittimamente alla gara in oggetto. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Faiano.
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