COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 31 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL BUCCIANO – GARA ATL. BENEVENTO / R. BUCCIANO DEL 20.01.2007 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 31 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL BUCCIANO – GARA ATL. BENEVENTO / R. BUCCIANO DEL 20.01.2007 – 1^ CAT. La C.D., vista la richiesta della società Real Bucciano di accesso agli atti della gara di cui in epigrafe, rileva che la società istante non ha provveduto alla presentazione del conseguente reclamo. Pertanto, essendo venuto a mancare il requisito essenziale per poter instaurare il giudizio, questa Commissione, nel rispetto dell’art. 29, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva (che prescrive l’obbligo, a carico dell’Organo giudicante, di gravare della relativa tassa il reclamo, anche se soltanto preannunciato) DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo, in quanto soltanto preannunciato; di conseguenza, dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Real Bucciano.
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