COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 31 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.MARIA LA CARITA’ – GARA REAL MARCHESA / S.MARIA LA CARITA’ DEL 29.04.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 31 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.MARIA LA CARITA’ – GARA REAL MARCHESA / S.MARIA LA CARITA’ DEL 29.04.2007 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. La reclamante, invero, si duole della circostanza che i calciatori della società avversaria, corrispondenti ai nominativi di Salvio Pasquale, nato il 27.01.1987, ed Esposito Michele, nato il 12.05.1986, abbiano partecipato alla gara de qua senza essere tesserati a favore della società Real Marchesa. Dalla documentazione acquisita presso l‘Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge che i calciatori sono stati tesserati dalla società Real Marchesa in data 5.05.2007, oltre il termine consentito del 31.03.2007, prescritto dal C.U. n. 182/A, n. 1, lettera b), della F.I.G.C., allegato al C.U. n. 1 dell’1.07.2006 del C.R. Campania. Esso, invero, statuisce che “il tesseramento di calciatori non professionisti (ovvero, maggiorenni, tesserati a favore di società della L.N.D.) può essere effettuato da sabato 1° luglio 2006 a sabato 31 marzo 2007, ore 12.00”. Di conseguenza, la partecipazione dei calciatori in parola, alla gara in esame, è da considerare irregolare. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Santa Maria La Carità, di infliggere alla società Real Marchesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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