COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 31 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PA.LI.VAR – GARA PA.LI.VAR / BOYS MARANO DEL 1.04.2007 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 106 del 31 maggio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO PA.LI.VAR – GARA PA.LI.VAR / BOYS MARANO DEL 1.04.2007 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è inammissibile. Invero, come risulta da documentazione agli atti della Commissione, il reclamo è stato sottoscritto dal sig. Nicola Liccardo, nella qualità di presidente della Pol. Pa.li.var. A quest’ultimo risulta essere stata inflitta la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività, ai sensi dell’art. 14 C.G.S., fino al 30.05.2007 (come dal C.U. n. 86 del 5.04.2007, pag. 2269), ovvero oltre i termini temporali per poter essere legittimato alla sottoscrizione del reclamo. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Pa.Li.Var.
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