COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 109 del 7 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL TORRE 1992 – GARA CITTÀ DI TORRE DEL GRECO / REAL TORRE 1992 DEL 24.02.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 109 del 7 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL TORRE 1992 – GARA CITTÀ DI TORRE DEL GRECO / REAL TORRE 1992 DEL 24.02.2007 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo della società Real Torre 1992, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva che lo stesso è fondato. La reclamante si duole che la società Città di Torre del Greco abbia fatto partecipare alla gara due calciatori in posizione irregolare e specificamente De Carlo Francesco non tesserato a favore della società Città di Torre del Greco e Lama Armando con una giornata di squalifica ancora da scontare. Orbene, come da nota dell’Ufficio Tesseramento e della Segreteria del C.R. Campania, risulta che il calciatore De Carlo Francesco, nato il 10.07.1986, risulta tesserato per la società Turris 1944 ASD, a decorrere dal 14.11.2005, e quindi in posizione irregolare alla data di disputa della gara. In ordine poi al secondo punto, come dal C.U. n. 68 del 15 febbraio 2007, pag. 1705, il calciatore Lama Armando, nato l’11.10.1980, risulta squalificato per due gare effettive, in quanto espulso dal campo in occasione della gara del 10.02.2007, Città Torre del Greco – Pompei; il Lama ha scontato solo una delle due giornate di squalifica a suo carico, non essendo stato né utilizzato, né inserito nella distinta ufficiale della gara del 17.02.2007, Pro Poggiomarino – Città di Torre del Greco (prima gara ufficiale successiva alla sua espulsione dal campo) ma utilizzato nella gara successiva, ovvero la gara oggetto del reclamo. Tanto premesso, visti l’art 17, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, a carico della società Città di Torre del Greco deve essere inflitta la sanzione prevista dall’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Real Torre 1992, di infliggere a carico della società Città di Torre del Greco, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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