COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 14 giugno 2007 Decisioni del Giudice Sportivo GARA NUOVO TERZIGNO – COMUNITA’ MONTANA BVL del 26.02.2007

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 14 giugno 2007 Decisioni del Giudice Sportivo GARA NUOVO TERZIGNO – COMUNITA’ MONTANA BVL del 26.02.2007 Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 73 dell’1.03.2007, pag. 1861, con la quale, nel trasmettere gli atti all’Ufficio Indagini onde individuare precise e personali responsabilità a carico dei singoli tesserati coinvolti nella vicenda e non identificati, si riservava la adozione di altre sanzioni disciplinari all’esito degli accertamenti medesimi. Vista la nota prot. 1998 del 24.05.2007, con la quale il Responsabile dell’Ufficio Indagini trasmetteva, ai sensi dell’art. 27, VI° comma, C.G.S., a questo Giudice gli atti concernenti le dette indagini. Letti i prefati atti, nonché la dettagliata relazione, rileva che, a seguito degli espletati accertamenti effettuati con l’audizione di tesserati nonché del direttore di gara, la fattispecie in esame si caratterizza per una aggressione verificatasi a fine gara e perpetrata ai danni dei dirigenti e calciatori ospiti, in particolare del portiere sig. Russo Paolo, da parte di sostenitori e calciatori locali, non identificati nemmeno a seguito dei detti accertamenti, tranne uno, il calciatore inserito nella distinta della società Nuovo Terzigno al numero due, sig. Prisco Donato il quale, pertanto, è meritevole della consequenziale sanzione disciplinare di cui al seguente dispositivo. Tanto rilevato e considerata la indubbia responsabilità del predetto tesserato, letto l’ art. 14, lett. g-, del Codice di Giustizia Sportiva, P.Q.M. definitivamente pronunziando delibera di irrogare al calciatore Prisco Donato, della società Nuovo Terzigno, la sanzione disciplinare della squalifica fino al 30.06.2008
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