COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 21 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO BAIANESE – GARA BAIANESE / F. GUARINI DEL 4.03.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 21 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO BAIANESE – GARA BAIANESE / F. GUARINI DEL 4.03.2007 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, dal referto arbitrale, fonte di prova privilegiata, si evince che il calciatore Picciocchi Paolo veniva espulso perché sputava in viso ad un avversario e poi lo colpiva con uno schiaffo e, poi, alla notifica dell’espulsione, spingeva l’arbitro e lo minacciava. L’appellante, nel corpo del reclamo, lamenta che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, sia a carico del calciatore, sia a carico della società (ammenda), sarebbero eccessive. Le prospettazioni difensive della società non possono scalfire le risultanze degli atti ufficiali, per cui il calciatore è da ritenere responsabile del comportamento violento assunto. Inoltre, quanto alla sanzione dell’ammenda, essa è stata già contenuta, dal Giudice Sportivo, in ragione del fattivo comportamento dei tesserati locali, per cui non si ritiene sussista motivo per un’ulteriore riduzione. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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