COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 21 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL S. ANDREA DI CONZA – GARA S. ANDREA CONZA DEL 14.04.2007 – 3^ CAT. – C.P. AVELLINO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 21 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL S. ANDREA DI CONZA – GARA S. ANDREA CONZA DEL 14.04.2007 – 3^ CAT. – C.P. AVELLINO La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, i calciatori Del Sordi Carmine, nato il 29.07.1981; Lavanga Alberto, nato il 5.05.1981 (tesserato dal 17.03.2007); Cipriano Gerardo, nato il 1.02.1970 (tesserato dal 6.11.2004); Ciccone Carmine, nato il 25.01.1982 (tesserato dal 4.11.2006), risultano tutti regolarmente tesserati a favore della società Vallesaccarda, da data antecedente il giorno di disputa della gara di cui al reclamo in esame. Inoltre, i predetti calciatori non avrebbero potuto né chiedere, né usufruire dell’autorizzazione ex art. 34, comma 3, N.O.I.F., in quanto tutti di età superiore a quella prestabilita come limite massimo, per la richiesta dell’autorizzazione medesima (ovvero, sono tutti al di sopra del sedicesimo anno d’età). P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società reclamante
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it