COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 21 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SAN LEONARDO – GARA DAMIANO PROMOTION / SAN LEONARDO DEL 10.03.2007 – 3^ CAT. – C.P. NAPOLI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 21 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SAN LEONARDO – GARA DAMIANO PROMOTION / SAN LEONARDO DEL 10.03.2007 – 3^ CAT. – C.P. NAPOLI La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società San Leonardo per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione irregolare del calciatore Tascone Massimiliano, nato il 16.11.1963, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è fondato. Invero, il nominato calciatore, come dal Comunicato Ufficiale n. 55 del 30.12.2005, pag. 1189 del C.R. Campania, in occasione della gara Barrese Ester / Interomodeo del 21.12.2005, valevole per il Campionato Regionale 2005/2006 dell’Attività Amatori, veniva sanzionato dal Giudice Sportivo, quale calciatore espulso dal campo, con la squalifica fino a tutto il 20.02.2008. Poiché il suddetto ha partecipato, non avendone titolo (in quanto ancora gravato dalla sanzione: cfr. art. 17, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva), alla gara oggetto del reclamo, la società Damiano Promotion deve essere sottoposta alle sanzioni previste dall’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società San Leonardo, di infliggere alla società Damiano Promotion, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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