COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 21 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CALORE ALTO CILENTO – GARA BUONABITACOLO / CALORE ALTO CILENTO DEL 29.04.2007 – 3^ CAT. – C.P. SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 21 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CALORE ALTO CILENTO – GARA BUONABITACOLO / CALORE ALTO CILENTO DEL 29.04.2007 – 3^ CAT. – C.P. SALERNO La C.D., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, essendo stato esso proposto dalla società Calore Alto Cilento in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a undici della Lega Nazionale Dilettanti, così come statuiti dal C.U. n. 69 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 75 dell’8.3.2007 del C.R. Campania. Invero, i richiamati termini abbreviati prescrivono il deposito del reclamo medesimo (a mezzo fax, a mano, o con altro mezzo idoneo), presso il C.R. Campania, entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla effettuazione della gara, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte. Il reclamo in esame, viceversa, è stato formalizzato con raccomandata in data 3.05.2007. La conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva, all’art. 29, commi 5 e 9. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Calore Alto Cilento.
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