COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 21 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO MERIDIANA MUGNANO – GARA MERIDIANA MUGNANO / CUS CASERTA DEL 2.06.2007 – CALCIO A CINQUE SERIE D – PLAY-OFF

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 21 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO MERIDIANA MUGNANO – GARA MERIDIANA MUGNANO / CUS CASERTA DEL 2.06.2007 – CALCIO A CINQUE SERIE D – PLAY-OFF La C.., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è parzialmente fondato. Invero, dal referto arbitrale emerge che a fine gara Rinaldi Antonio si è solo limitato, nel protestare, ad ostruire volontariamente il passaggio al direttore di gara, mentre questi stava rientrando nello spogliatoio. La successiva azione violenta posta in essere da un tifoso sempre nei confronti dell’arbitro non può dirsi connessa e coordinata con quella precedente del calciatore, bensì soltanto occasionata da essa. L’evidenziata assenza di connessione tra le due azioni, quella del Rinaldi e quella del tifoso, è altresì dimostrata dal fatto che quest’ultimo è stato immediatamente allontanato per l’intervento di un dirigente della stessa società Meridiana Mugnano. Ciò posto, appare eccessiva e non adeguata al comportamento tenuto dal Rinaldi la squalifica inflitta a questi dal Giudice Sportivo, risultando invece equa e giusta, a giudizio della Commissione, una sanzione limitata ad una sola giornata di squalifica, per cui in tal senso va modificata la delibera impugnata. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre ad una giornata di gara la sanzione inflitta al calciatore Rinaldi Antonio; di confermare, nel resto, le decisioni del Giudice Sportivo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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