COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 117 del 28 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIG. COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C. A CARICO: DELLA SOCIETÀ B. ATLETICO 158, PER AVER OMESSO LA COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA NON IDONEITÀ ALLA PRATICA AGONISTICA DEL CALCIATORE BELMONTE YURI
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 117 del 28 giugno 2007
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL SIG. COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C. A CARICO: DELLA SOCIETÀ B. ATLETICO 158, PER AVER OMESSO LA COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA NON IDONEITÀ ALLA PRATICA AGONISTICA DEL CALCIATORE BELMONTE YURI
La C.D., letto il deferimento dell’avv. Luca Pancalli, nella qualità di Commissario Straordinario pro-tempore della F.I.G.C., preso atto che la società deferita, regolarmente convocata, non si è presentata all’audizione, né ha prodotto proprie deduzioni a difesa, rileva: la vicenda è relativa alla prescrizione, di cui all’art. 43, comma 6, N.O.I.F., in ordine all’obbligo, a carico delle società (art. 43, comma 5, N.O.I.F.), di comunicare immediatamente, a mezzo lettera raccomandata, alla Segreteria della F.I.G.C., nonché al Comitato Regionale competente ed, ancora, alla Sezione medica del Settore Tecnico della F.I.G.C., l’accertata inidoneità alla pratica agonistica di un calciatore tesserato, ai fini della revoca del tesseramento. La responsabilità della società deferita è del tutto evidente. Questa C.D. ritiene congrua, per tale omissione, la sanzione dell’ammenda di euro 150,00(centocinquanta/00), a carico della società B. Atletico 158.P.Q.M.
DELIBERA
di infliggere, a carico della società B. Atletico 158, l’ammenda di euro 150,00(centocinquanta/00).
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