COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 117 del 28 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PRESIDENTE DEL C.R.C. A CARICO DELLE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA CHE NON HANNO PARTECIPATO ALL’ATTIVITÀ GIOVANILE OBBLIGATORIO (CAMPIONATO JUNIORES ORGANIZZATO DAL C.R. CAMPANIA – L.N.D. – CAMPIONATO ALLIEVI E/O GIOVANISSIMI, ORGANIZZATI DAL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 117 del 28 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PRESIDENTE DEL C.R.C. A CARICO DELLE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA CHE NON HANNO PARTECIPATO ALL’ATTIVITÀ GIOVANILE OBBLIGATORIO (CAMPIONATO JUNIORES ORGANIZZATO DAL C.R. CAMPANIA – L.N.D. – CAMPIONATO ALLIEVI E/O GIOVANISSIMI, ORGANIZZATI DAL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO) La C.D., letto il C.U. n. 1 del 1° luglio 2006 del C.R. Campania, che riporta la prescrizione della L.N.D., a carico delle società del Campionato di Prima Categoria, relativa all’obbligo di partecipare, con una propria squadra, al Campionato Juniores (o di Attività Mista), organizzato dal C.R. Campania della L.N.D., o, in alternativa, ad uno dei due Campionati (Categoria Allievi e/o Giovanissimi), organizzatI dal Settore Giovanile e Scolastico, come dal dettato dell’art. 32 del Regolamento della L.N.D., riportato sul richiamato C.U. n. 1 del 1° luglio 2006 del C.R. Campania, alla pag. 24; ritenuto che la disposizione in argomento contempla il deferimento obbligatorio, da parte del Presidente del C.R. Campania, nonché la necessitata sanzione pecuniaria, nella misura minima di euro 500,00 a carico di ciascuna società, che non abbia osservato la prescrizione medesima; letto l’atto di obbligato deferimento, proposto dal Presidente del C.R. Campania in data 7.06.2007; tenuto conto che è stato ritualmente rimesso il conseguente atto di contestazione, in via formale, da parte di questa Commissione Disciplinare, alle società risultate inadempienti, di seguito elencate:Agropoli Citta del Mare, Alto Sannio, Baby Fantasy, Boys Piazzolla, C.Pregiato, Calcio Jambo1, Casalnuovo, Casamicciola Terme, Castelnuovo di Conza, Cicerale, Cimitile, Club Battipaglia Calcio, Comprensorio Basso Cilento, Comprensorio Vesuvio, Del Monte, Dinamo Montemarano, Evoli, Falchi Rossi, Football Club Paolisi 992, GC Alto Casertano, Grazzanise, Irpinia Teora, Juventude Stabia 2001, Lacedonia, Liberatore Bulzariello, Litolux Calcio G.B. Vico, Luogosano, Montecorvino Pugliano, Neapolis, Nocera Superiore, Nova Gaudiana Calcio, Nuova Pol.Titerno, Olevanese, Piedimonte, Pietrastornina, Real Bellizzi, Real Contrada, Real Santa Maria a Vico, Real SGL Sannio, Real Siamese, Resina 1998, Rufoli, S.Alfonso Val Suessola, Salento, Sangennarese, Sirignano, Soccer Rossoblu, Sporting Baia, Sporting Club Ponti Valle, Victoria Real Bagnese, Virtus Casollese, Vis Ponticelli; considerato che, nei termini prescritti, sono pervenute deduzioni a difesa delle società Alto Sannio, Dinamo Montemarano, Montecorvino Pugliano, Rufoli, Real S.Maria a Vico, Castelnuovo di Conza e G.C.Alto Casertano; ritenuto che non sono emersi elementi utili a sostegno delle sollevate eccezioni, o cause impeditive per forza maggiore (C.U. n. 1 dell’1.07.2006, pag. 24): … omississ …“le società che presenteranno istanza di dispensa e che non avranno ricevuto, entro il 30 settembre 2006, la relativa comunicazione di concessione, dovranno considerarsi non dispensate dall’obbligo in argomento”; tanto premesso, DICHIARA le società, come innanzi elencate, responsabili della violazione delle disposizioni regolamentari, di cui all’art. 32 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, riportato sul C.U. n. 1 del 1° luglio 2006 del C.R. Campania, alla pag. 24; ritiene, peraltro, anche in considerazione della penuria impiantistica regionale, che sia congruo il contenimento dell’ammenda nella misura minima prevista; di conseguenza, DELIBERA di irrogare, a carico di ciascuna delle 52(cinquantadue) società del Campionato Regionale di Prima Categoria, come di seguito elencate: Agropoli Citta del Mare, Alto Sannio, Baby Fantasy, Boys Piazzola, C.Pregiato, Calcio Jambo1, Casalnuovo, Casamicciola Terme, Castelnuovo di Conza, Cicerale, Cimitile, Club Battipaglia Calcio, Comprensorio Basso Cilento, Comprensorio Vesuvio, Del Monte, Dinamo Montemarano, Evoli, Falchi Rossi, Football Club Paolisi 992, GC Alto Casertano, Grazzanise, Irpinia Teora, Juventude Stabia 2001, Lacedonia, Liberatore Bulzariello, Litolux Calcio G.B. Vico, Luogosano, Montecorvino Pugliano, Neapolis, Nocera Superiore, Nova Gaudiana Calcio, Nuova Pol.Titerno, Olevanese, Piedimonte, Pietrastornina, Real Bellizzi, Real Contrada, Real Santa Maria a Vico, Real SGL Sannio, Real Sianese, Resina 1998, Rufoli, S.Alfonso Val Suessola, Salento, Sangennarese, Sirignano, Soccer Rossoblu, Sporting Baia, Sporting Club Ponti Valle, Victoria Real Bagnese, Virtus Casollese, Vis Ponticelli, la sanzione pecuniaria di euro 500,00(cinquecento).
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