COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 117 del 28 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIG. PROCURATORE FEDERALE A CARICO: DEL TESSERATO SIG. IANNACE NASCENZIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CASALE MACCABEI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 37, COMMA 1, LETTERE Ca E Cb DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. E DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S.; DEI TESSERATO SIGG. DONATO VINCENZO, VARRICCHIO CARMINE E RICCIARDI MAURO, DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ CASALE MACCABEI, PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S.; LA SOCIETÀ CASALE MACCABEI, PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE ED, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI (ART. 2, COMMI 3 E 4, C.G.S.)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 117 del 28 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIG. PROCURATORE FEDERALE A CARICO: DEL TESSERATO SIG. IANNACE NASCENZIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CASALE MACCABEI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 37, COMMA 1, LETTERE Ca E Cb DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. E DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S.; DEI TESSERATO SIGG. DONATO VINCENZO, VARRICCHIO CARMINE E RICCIARDI MAURO, DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ CASALE MACCABEI, PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S.; LA SOCIETÀ CASALE MACCABEI, PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE ED, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI (ART. 2, COMMI 3 E 4, C.G.S.) La C.D., letto il deferimento, sentiti – attraverso il loro assistente - la società deferita ed i soggetti deferiti; letta la memoria difensiva, rileva: la vicenda, chiarita con puntualità dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini e, peraltro, ammessa dalle parti interessate negli aspetti sostanziali, è relativa alle violazioni, che si configurano nel fatto che il sig. Cappiello Stefano, allenatore abilitato dal Settore Tecnico della F.I.G.C., nella medesima stagione sportiva 2005/2006 aveva svolto attività a favore di due diverse società (Villa Literno e Casale Maccabei), entrambe del C.R. Campania, con il che violando l’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico. Va sottolineato che, per tale violazione, l’allenatore Cappiello Stefano è stato deferito dal sig. Procuratore Federale, con atto a parte, alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico. Sul punto, la società Casale Maccabei ha chiesto la sospensione del procedimento, in attesa dell’esito del giudizio innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico. Deve osservarsi che la richiesta non può trovare accoglimento, in quanto il deferimento in esame prescinde dalla posizione disciplinare soggettiva dell’allenatore Cappiello Stefano, atteso che esso è relativo alle violazioni ascritte alla società ed alle persone, di cui in epigrafe, in ordine all’utilizzo (accertato in modo inequivocabile dall’Ufficio Indagini) dell’allenatore in argomento, pur nella consapevolezza (peraltro, riconosciuta dai deferiti) della non conformità alle norme vigenti della posizione dell’allenatore medesimo. Non può essere accolta neppure l’altra obiezione della società Casale Maccabei, relativa alla circostanza che nessun addebito possa imputarsi alla società medesima, od ai suoi dirigenti, in ordine all’utilizzo del sig. Cappiello Stefano come allenatore, nella stessa stagione sportiva in cui egli era stato già tesserato a favore di altra società del medesimo C.R. Campania. L’obiezione è in netto contrasto con le risultanze delle audizioni dell’Ufficio Indagini: al suo Collaboratore, incaricato degli accertamenti, sia il presidente della società Casale Maccabei, sia il calciatore capitano, sia lo stesso Cappiello Stefano, hanno ammesso, nella sostanza, la consapevolezza che il Cappiello fosse in “posizione irregolare”, circostanza che, per via indiretta, si ricava con assoluta chiarezza dal fatto che egli sia stato indicato, nelle distinte di gara, come massaggiatore e non come allenatore. All’atto dell’audizione presso questa C.D., l’assistente della società Casale Maccabei ha ribadito le richieste e le obiezioni, di cui alla richiamata memoria difensiva. Il rappresentante della Procura Federale, nella persona dell’avv. Leonardo Cotugno, ha sottolineato l’infondatezza, a suo parere, delle obiezioni della società deferita. La C.D., constatata la regolarità delle notifiche, ha acquisito le conclusioni della Procura Federale, che così si sostanziano: otto mesi di inibizione a carico del presidente della società Casale Maccabei, sig. Iannace Nascenzio; due mesi di inibizione a carico dei sigg. Varricchio Carmine, Donato Vincenzo e Ricciardi Mauro, dirigenti della società Casale Maccabei; euro 800,00(ottocento/00) di ammenda a carico della società Casale Maccabei. L’assistente della società Casale Maccabei ha chiesto il proscioglimento di tutti i deferiti. Questa C.D., valutate tutte le circostanze; tenuto conto di quanto fin qui sottolineato, ritiene equo e proporzionato infliggere le seguenti sanzioni: a carico del sig. Iannace Nascenzio, presidente della società Casale Maccabei, l’inibizione fino al 31.10.2007; l’inibizione fino al 25.08.2007 a carico dei sigg. Varricchio Carmine, Donato Vincenzo e Ricciardi Mauro, dirigenti della società Casale Maccabei; a carico della società Casale Maccabei, l’ammenda di euro 500,00(cinquecento/00). P.Q.M. DELIBERA di infliggere le seguenti sanzioni: a carico del sig. Iannace Nascenzio, presidente della società Casale Maccabei, l’inibizione fino al 31.10.2007; l’inibizione fino al 25.08.2007 a carico dei sigg. Varricchio Carmine, Donato Vincenzo e Ricciardi Mauro, dirigenti della società Casale Maccabei; a carico della società Casale Maccabei, l’ammenda di euro 500,00(cinquecento/00).
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