COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R. CAMPANIA A CARICO DEL SIG. CAFASSO LUDOVICO, PRESIDENTE ASD PIANURA E DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIANURA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R. CAMPANIA A CARICO DEL SIG. CAFASSO LUDOVICO, PRESIDENTE ASD PIANURA E DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIANURA La C.D., in relazione al deferimento attivato dal Presidente del C.R. Campania a carico del sig. Cafasso Ludovico, presidente dell’A.S.D. Pianura, nonché della società medesima, rileva, in via preliminare, che con il richiamato atto di deferimento erano state notificate le seguenti contestazioni: al presidente la violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S.; alla società la violazione di cui all’art. 2, comma 4, C.G.S. La vicenda in esame trae origine dalla circostanza che il presidente dell’A.S.D. Pianura, sig. Ludovico Cafasso, aveva utilizzato, in un’intervista resa ad un quotidiano a tiratura regionale, espressioni lesive della dignità e del decoro del presidente del Comitato Regionale Arbitri della Campania, ing. Alberto Ramaglia. Sul punto, osserva: le motivazioni addotte dal presidente Cafasso in ordine alla circostanza evocata (con riferimento alla dedotta, erronea interpretazione delle sue parole da parte del giornalista intervistatore), non possono giustificare l’atteggiamento da lui tenuto nell’occasione, che risulta non consono ai principi di lealtà e correttezza prescritti dall’art. 1 del C.G.S. Va peraltro tenuto conto del ravvedimento del sig. Ludovico Cafasso, che, in occasione dell’audizione presso questa Commissione Disciplinare, ha: da un lato, precisato di non aver mai inteso ledere la dignità ed il decoro del presidente del C.R.A. Campania e che la sua reale intenzione, in ordine all’intervista in argomento, era di dolersi, in modo critico, ma civile, di alcuni arbitraggi, che a suo parere avrebbero danneggiato la società da lui presieduta; dall’altro, espresso stima nei confronti del più volte citato presidente del Comitato Regionale Arbitri della Campania. Tanto premesso, questa C.D. osserva: un’eventuale smentita giornalistica del presidente Cafasso, resa e pubblicata con la stessa evidenza di cui all’intervista, avrebbe determinato, in considerazione ed in coerenza con l’atto di resipiscenza del medesimo presidente Cafasso, all’atto della richiamata audizione (ovvero, che il giornalista aveva male interpretato le sue parole e le espressioni positive, di dichiarata stima nei confronti del presidente del C.R.A. Campania) sarebbe risultata idonea a determinare il proscioglimento della società e del suo presidente, in ordine agli addebiti contestati. Preso atto, peraltro, della correttezza e della chiarezza dell’atto di ravvedimento del presidente Cafasso, questa C.D. ritiene di proscioglierlo dall’addebito contestatogli. Quanto alla società, l’omissione della pubblica smentita comporta che a suo carico sia inflitta la sanzione dell’ammenda, che si ritiene equo definire in euro 1.000,00(mille). P.Q.M. DELIBERA di prosciogliere, in ragione del chiaro e corretto atto di resipiscenza, il presidente, sig. Ludovico Cafasso, dall’addebito contestatogli; di infliggere alla società A.S.D. Pianura l’ammenda di euro 1.000,00(mille).
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