COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PRESIDENTE C.R. CAMPANIA – A CARICO DEL SIG. MARINO GIOVANNI, PRESIDENTE A.S.D. SANITÀ, E DELLA MEDESIMA SOCIETÀ A.S.D. SANITÀ

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PRESIDENTE C.R. CAMPANIA – A CARICO DEL SIG. MARINO GIOVANNI, PRESIDENTE A.S.D. SANITÀ, E DELLA MEDESIMA SOCIETÀ A.S.D. SANITÀ La C.D., in relazione al deferimento attivato (a seguito di nota depositata dal presidente della società S.S. R. Cavalleggeri) dal presidente del C.R. Campania, a carico del sig. Marino Giovanni, presidente dell’A.S.D. Sanità, nonché a carico della società medesima, rileva, in via preliminare, che con il richiamato atto erano state notificate le seguenti contestazioni: al presidente dell’A.S.D. Sanità, la violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S.; alla società, la violazione di cui all’art. 2, comma 4, C.G.S. La vicenda in esame trae origine dalla circostanza che la società A.S.D. Sanità, e per essa il suo presidente e legale rappresentante, sig. Marino Giovanni, aveva utilizzato il calciatore Milo Mario, nel corso del Campionato Regionale di Prima Categoria 2006/2007, per sette gare (dal 15.10.2006 al 25.11.2006), nonostante egli fosse gravato da squalifica (peraltro, di una sola giornata, per cumulo di ammonizioni), residuata (in quanto non scontata) dalla precedente stagione sportiva. Sul punto, osserva: le motivazioni addotte dal presidente Marino (con particolare ed espresso riferimento alla leggerezza, in buona fede, da lui commessa utilizzando il calciatore in parola) non possono giustificare gli aspetti giuridico-sportivi, che risultano non consoni ai principi di lealtà e correttezza, prescritti dall’art. 1 del C.G.S. In relazione ad essi non può configurare soccorso alcuno la buona fede, essendo essa non dimostrabile, mai applicata nell’ambito del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, in ogni caso, controbilanciata dall’obbligo di diligenza, che l’ordinamento sportivo pone a carico di ogni presidente di società. Va peraltro tenuto conto che, in occasione dell’audizione e del deposito delle memorie difensive presso questa Commissione Disciplinare, il presidente della società Sanità ha precisato che la società di provenienza del calciatore Milo (Real Capodrise) non è più attiva nell’ambito del C.R. Campania. Effettivamente il calciatore Milo Mario è stato trasferito (con provenienza dalla società Real Capodrise) alla società A.S.D. Sanità in data 7.09.2006 ed, in data 15.10.2006, ha preso parte, per la prima volta, ad una gara del Campionato Regionale campano di Seconda Categoria 2006/2007. Ne scaturisce, in tutta evidenza, la violazione del principio di presunzione assoluta di conoscenza (sia delle norme, sia dei Comunicati Ufficiali), da parte dei deferiti: istituto, questo, che rappresenta una sorta di pietra angolare dell’ordinamento sportivo. Né, come si faceva cenno, può valere, a titolo di esimente (o, in subordine, di circostanza attenuante), la mancata conoscenza di qualsiasi provvedimento, o norma: invero essi hanno, comunque e sempre, valore erga omnes, nei confronti dei tesserati. È, dunque, indubbia la negligenza da parte dei deferiti, i quali, così come risulta dall’articolata istruttoria di questa Commissione Disciplinare, hanno ammesso la colpevole superficialità della loro condotta. Pertanto appare congruo ed adeguato, per i motivi di cui sopra, infliggere al presidente dell’A.S.D. Sanità, sig. Marino Giovanni, l’inibizione per mesi sei; alla società A.S.D. Sanità la sanzione pecuniaria di euro 750,00; al calciatore Milo Mario (che, di certo, non poteva ignorare di essere stato ammonito nell’ultima giornata di gara del precedente Campionato) la squalifica per cinque giornate di gara. Peraltro, contrariamente a quanto richiesto dalla società è preclusa a questa Commissione qualsiasi altra sanzione, tra cui quella che incide sul risultato della gara, in quanto, ai sensi dell’art. 42, comma 4, decorso il termine di sette giorni dallo svolgimento della relativa gara, è possibile infliggere solo provvedimenti disciplinari, non sanzioni che incidano sui risultati delle gare, o di penalizzazione di punti in classifica (come, in via specifica, richiesto dalla società S.S. R. Cavalleggeri, che aveva presentato il richiamato esposto). D’altro canto, è notorio che, soprattutto a seguito della vicenda giuridico-sportiva e giudiziaria, relativa alla gara del Campionato di Serie B di alcuni anni or sono, Siena-Catania, l’istituto del deferimento è stato modificato, nel senso innanzi rappresentato. P.Q.M. DELIBERA di infliggere al presidente dell’A.S.D. Sanità, sig. Marino Giovanni, l’inibizione per mesi sei; alla società A.S.D. Sanità la sanzione pecuniaria di euro 750,00; al calciatore Milo Mario la squalifica per cinque giornate di gara.
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