COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R. CAMPANIA A CARICO DEL SIG. MURANO GERARDO, PRESIDENTE BUCCINO VOLCEI E DELLA SOCIETÀ BUCCINO VOLCEI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R. CAMPANIA A CARICO DEL SIG. MURANO GERARDO, PRESIDENTE BUCCINO VOLCEI E DELLA SOCIETÀ BUCCINO VOLCEI La C.D., in relazione al deferimento attivato dal Presidente del C.R. Campania a carico del sig. Murano Gerardo, presidente della società Buccino Volcei, nonché a carico della società medesima, osserva: con l’atto di deferimento veniva contestata al presidente, sig. Murano, la violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., ed alla società la violazione di cui all’art. 2, comma 4, C.G.S., per avere il nominato presidente Murano utilizzato, mediante invio tramite posta elettronica, espressioni offensive della dignità e del decoro degli Organi Federali ed al Presidente del Comitato Regionale Campania, osserva: le espressioni di pentimento addotte dal sig. Murano non possono giustificare l’atteggiamento osservato nell’occasione, che risulta non consono ai principi di lealtà e correttezza, prescritti dall’art. 1 del C.G.S.; tenuto conto del ravvedimento del sig. Gerardo Murano (che peraltro, in occasione dell’audizione del 21 maggio, ha confermato la paternità delle mail inviate, precisando che le sue lamentele erano dirette non alla persona fisica del Presidente del CR Campania, avv. Colonna, ma bensì indirizzate, in particolare, alle inadempienze della categoria arbitrale per quanto concerne la gara con la Real Pollese); per converso, tenuta presente la pretestuosità e l’assoluta infondatezza di alcune sue puntualizzazioni, in ordine ai criteri di pubblicazione dei Comunicati Ufficiali; infine, considerato che il sig, Murano Gerardo, con rinnovato atto di resipiscenza, ha sottolineato che l’invio delle mail non era da considerare offensivo del presidente del C.R. Campania (al quale, anzi, egli ha indirizzato espressioni di stima), ma erano finalizzate a stimolare opportuni accertamenti; tanto premesso, questa C.D. ritiene di dover valutare la vicenda in ordine alle responsabilità soggettive del sig. Murano Gerardo. A tale riguardo, pur tenendo conto del suo sostanziale, per non dire integrale, atto di resipiscenza, non può non ritenersi che le espressioni offensive, da lui utilizzate, non possano essere considerate del tutto neutralizzate dal successivo atto di resipiscenza (peraltro, non pubblico). P.Q.M. DELIBERA nel prendere atto della sussistenza dei presupposti della violazione ascritta al solo presidente, sig. Gerardo Murano, di infliggere al sig. Murano Gerardo la sanzione dell’inibizione fino al 25 febbraio 2008.
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