COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO BARONISSI CALCIO – GARA BARONISSI CALCIO / MONS TAURUS DEL 10.02.07 – ECCELLENZA RECLAMO MONS TAURUS – GARA BARONISSI CALCIO / MONS TAURUS DEL 10.02.07 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO BARONISSI CALCIO – GARA BARONISSI CALCIO / MONS TAURUS DEL 10.02.07 – ECCELLENZA RECLAMO MONS TAURUS – GARA BARONISSI CALCIO / MONS TAURUS DEL 10.02.07 – ECCELLENZA La C.D., letti i reclami di cui all’epigrafe, visti gli atti ufficiali, sentite in prima udienza le società reclamanti, che ne avevano prodotto regolare richiesta; preso atto della decisione del Giudice Sportivo del C.R. Campania, pubblicata sul C.U. n. 96 del 27.04.2007 del C.R. Campania, a seguito della relazione dell’Ufficio Indagini, i cui accertamenti erano stati richiesti dal Giudice Sportivo medesimo, preliminarmente dispone la riunione dei due reclami, per evidente connessione. Nella riunione odierna sono stati di nuovo sentite le due società, anche al fine della loro cognizione degli atti dell’Ufficio Indagini. La società Baronissi Calcio ha confermato, all’atto dell’audizione, la richiesta di riduzione dell’inibizione fino al 30.06.2008, inflitta a carico del proprio dirigente, sig. Roma Pasquale, nonché le richieste prodotte all’atto del primo reclamo (riduzione della sanzione pecuniaria di euro 2.000,00 e dell’obbligo di disputare le gare interne a porte chiuse fino al 30.06.2007). La società Mons Taurus ha confermato, all’atto dell’audizione, la richiesta di riduzione dell’inibizione fino al 30.06.2008, inflitta a carico del proprio dirigente, sig. Torre Domenico, nonché le richieste prodotte all’atto del primo reclamo (riduzione della sanzione pecuniaria di euro 2.000,00 e dell’obbligo di disputare le gare interne a porte chiuse fino al 30.06.2007). Nella valutazione della vicenda deve farsi riferimento attento alla pregevole relazione dell’Ufficio Indagini, chiara e circostanziata. Sulla base di essa, nonché dell’accurata disamina dei due distinti reclami, questa Commissione, nell’evidenziare doverosamente gli aspetti di assoluta antisportività ed inciviltà della vicenda, ritiene di dover confermare, a carico di entrambe le società, pesantemente responsabili dei fatti in argomento, sia l’obbligo di gare interne a porte chiuse, come determinato dal Giudice Sportivo di primo grado, sia la sanzione pecuniaria. Ritiene, viceversa, di poter ridurre al 31.03.2008 le inibizioni a carico dei sigg. Roma Pasquale e Torre Domenico. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalle società Baronissi Calcio e Mons Taurus, di ridurre al 31.03.2008 le inibizioni a carico dei sigg. Roma Pasquale e Torre Domenico; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alle rispettive tasse reclamo, non versate.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it