COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO LITOLUX G.B. VICO – GARA LITOLUX G.B. VICO / RESINA 1998 DEL 25.05.07 – 1^ CAT.La

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO LITOLUX G.B. VICO – GARA LITOLUX G.B. VICO / RESINA 1998 DEL 25.05.07 – 1^ CAT.La C.D., letto il reclamo, sentita la società reclamante, che ne aveva prodotto regolare richiesta, osserva: gli episodi sottoposti alla disamina di questa Commissione appaiono di straordinaria gravità, di cieca violenza, di ottusa inciviltà: di quelli, insomma, che hanno fatto purtroppo precipitare la credibilità del movimento calcistico, in particolare di quello professionistico (con gravi e stupide imitazioni, a livello dilettantistico e giovanile). La vicenda è stata a tal punto incivile, che deve registrarsi perfino l’aggressione ad un Carabiniere (con necessitato ricovero ospedaliero), ad opera di un sostenitore della società Litolux. Le motivazioni addotte nel reclamo di parte si appalesano, al cospetto di quanto verificatosi, assolutamente incongrue, perfino prive di logica sportiva. Deve, con forza, affermarsi il concetto dell’incompatibilità assoluta della comparazione di vicende dell’ambito dilettantistico con i gravissimi episodi che si sono verificati in seno al calcio professionistico. Devono, di conseguenza, essere confermate le sanzioni disposte dal Giudice Sportivo, con l’eccezione relativa ai calciatori che, ad avviso del Giudice Sportivo, hanno “contribuito a causare una rissa generale, dando calci e pugni a sostenitori della squadra avversaria”. Deve, dunque, disporsi il parziale accoglimento del reclamo. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Litolux G.B. Vico, di ridurre al 15.10.2007 le squalifiche a carico dei calciatori Capobianco Maurizio, D’Ambrosio Vincenzo, Galasso Alessandro, Prisco Mario, Rositani Carmine, Ruoppolo Raimondo e Villani Enrico; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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