COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CALCIATORE GALASSO ALESSANDRO – GARA LITOLUX / RESINA DEL 25.05.2007 – 1^ C.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CALCIATORE GALASSO ALESSANDRO – GARA LITOLUX / RESINA DEL 25.05.2007 – 1^ C. La C.D., vista la richiesta del calciatore Galasso Alessandro, tesserato a favore della società Litolux, di accesso e di copia degli atti di cui in epigrafe (al fine di impugnare la sanzione, inflitta a suo carico dal Giudice Sportivo di primo grado), rileva che l’istante non ha provveduto alla presentazione del conseguente reclamo. Pertanto, essendo venuto a mancare il requisito essenziale per poter instaurare il giudizio, questa Commissione, nel rispetto dell’art. 29, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva (che prescrive l’obbligo, a carico dell’Organo giudicante, di gravare della relativa tassa il reclamo, anche se soltanto preannunciato) DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo, in quanto soltanto preannunciato; di conseguenza, dispone l’incameramento della tassa, nella misura versata (ridotta, come determinato per i reclami proposti dai tesserati) di euro 65,00.
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