COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO P.M.S. BELLIZZI – GARA P.M.S. BELLIZZI / MONTECORVINO ROVELLA DEL 25.03.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO P.M.S. BELLIZZI – GARA P.M.S. BELLIZZI / MONTECORVINO ROVELLA DEL 25.03.2007 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, alla gara in epigrafe ha partecipato, a favore della società Montecorvino Rovella, il calciatore Decoroso Pietro. Ad avviso della società reclamante, egli non aveva titolo per prendervi parte, in quanto gravato da una duplice squalifica: la prima, a tempo, fino al 15.03.2007, nella qualità di allenatore di altra società (Decoroso Montecorvino Rovella del Settore Giovanile e Scolastico), come dal C.U. n. 30 dell’8.03.2007, pag. 932, del C.P. Salerno; la seconda, per una giornata di gara per cumulo di ammonizioni, come dal C.U. n. 75 dell’8.03.2007 del C.R. Campania, pag. 1940, nella qualità di calciatore della società Montecorvino Rovella. Verificato, in via preliminare, che trattasi della stessa persona fisica, va precisato che, in circostanze del genere, il computo della sanzione si calcola aggiungendo la giornata di squalifica al provvedimento a tempo. Tanto premesso, il calciatore Decoroso Pietro avrebbe dovuto scontare una giornata di squalifica in occasione della prima gara ufficiale successiva alla data del 15.03.2007 (termine della sua richiamata squalifica a tempo), ovvero quella del 18.03.2007, Montecorvino Rovella / Prepezzanese. Viceversa, egli è stato impiegato in occasione di quest’ultima gara, con il n. 7 della distinta ufficiale, per cui non ha scontato la giornata di squalifica. La gara, di cui al reclamo in esame, configura la prima ufficiale successiva a quella della squalifica non scontata, per cui la sanzione era restata, alla data di disputa della gara in argomento, non espiata. Di conseguenza, il predetto calciatore era in posizione irregolare, agli effetti disciplinari, nella gara in esame. In ragione del suo utilizzo, la società Montecorvino Rovella deve essere sottoposta alle sanzioni previste dall’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società P.M.S. Bellizzi, di infliggere a carico della società Montecorvino Rovella, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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