COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO RAVELLO – GARA BARONISSI CALCIO / RAVELLO DELL’11.03.2007 – ATT.MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO RAVELLO – GARA BARONISSI CALCIO / RAVELLO DELL’11.03.2007 – ATT.MISTA La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società reclamante, lette le controdeduzioni della società Baronissi Calcio, audito il direttore di gara, osserva: la vicenda è relativa ad un grave episodio, verificatosi nel corso della gara, di attività giovanile della L.N.D. Invero, al 35’ del secondo tempo, l’arbitro ha dovuto motivatamente sospendere la gara, in ragione di una pericolosa rissa generale, tra i calciatori di entrambe le società, senza la partecipazione dei dirigenti e dei tifosi delle due compagini. All’atto dell’audizione presso questa C.D., il direttore di gara ha ribadito in toto quanto rappresentato nel suo referto. La società reclamante aveva chiesto che fosse riconosciuta la responsabilità esclusiva della società controparte, Baronissi Calcio, con particolare riferimento al comportamento di un suo dirigente. L’istruttoria, disposta ed eseguita da questa C.D., non consente di accedere alle richieste della reclamante. Devono, dunque, integralmente confermarsi le decisioni del Giudice Sportivo di primo grado. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Ravello; di disporre l’addebito della tassa reclamo, non versata.
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