COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO BOYS PIANURESE – GARA BOYS PIANURESE / AURORA MONTESANTO DEL 25.02.2007 – TERZA CAT. – C.P. NA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO BOYS PIANURESE – GARA BOYS PIANURESE / AURORA MONTESANTO DEL 25.02.2007 – TERZA CAT. – C.P. NA La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società reclamante, rileva che il reclamo medesimo è infondato. La società reclamante ha impugnato la sanzione pecuniaria, inflitta a suo carico per la sostanziale inerzia, in occasione dell’aggressione perpetrata da un calciatore della società di controparte ai danni dell’arbitro. Orbene, è di tutta evidenza che debba essere condivisa la decisione del Giudice Sportivo di primo grado, con la relativa motivazione a sostegno. Non può, invero, essere sottaciuta l’inerzia di dirigenti e calciatori, ovvero di sportivi praticanti, al cospetto di una violenta aggressione perpetrata ai danni del direttore di gara. Anche la commisurazione della sanzione (euro 300,00 di ammenda) appare congrua. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Boys Pianurese; di disporre l’addebito della tassa reclamo, non versata.
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