COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO LIONS FOOTBALL – GARA LIONS F.B. / HERMES CASAGIOVE DEL 31.03.2007 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO LIONS FOOTBALL – GARA LIONS F.B. / HERMES CASAGIOVE DEL 31.03.2007 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Deve premettersi che questa C.D. ha disposto ed eseguito un’approfondita istruttoria, ad integrazione di quella, già effettuata, in modo particolarmente accurato, dal Giudice Sportivo di primo grado. La vicenda è relativa alla funzione dell’assistente di parte della società Hermes Casagiove, che, secondo quanto lamentato dalla reclamante, non sarebbe stata svolta, per circa trenta minuti, dalla persona fisica indicata nella distinta ufficiale di gara. La reclamante, sul punto, ha assunto che la circostanza avrebbe potuto e dovuto essere confermata dal Commissario di Campo. Viceversa, egli, convocato da questa C.D. (e, già precedentemente, dal Giudice Sportivo), ha confermato, con atto scritto, quanto già dichiarato al Giudice Sportivo, ovvero la presenza dell’assistente di parte della società Hermes Casagiove, con certezza e peraltro indicandola anche ai dirigenti della società reclamante, “pochi attimi dopo” la segnalazione di presunta assenza, che gli era stata fatta dai dirigenti della società Lions Football. Sul punto, il Commissario di campo ha anche puntualizzato di non essere in grado di testimoniare, in ordine al periodo dal primo al ventitreesimo minuto del secondo tempo, né la presenza, né l’assenza dell’assistente di parte della società Hermes Casagiove. Deve precisarsi che la vicenda è da ritenere di competenza esclusiva del direttore di gara, ferma restando la possibilità di un suo errore o di una sua omissione (circostanza non confermata, né smentita, dal Commissario di Campo). Orbene, sul punto l’arbitro ha indicato, nella distinta di gara, la presenza dell’assistente di parte della società Hermes Casagiove nella persona del sig. Schioppa Marco. Inoltre, all’atto dell’audizione presso il Giudice Sportivo, egli ha confermato, in modo inequivocabile, la presenza dell’assistente di parte Schioppa, lungo la propria zona di competenza, per tutta la durata della gara. Deve, dunque, ritenersi provata in modo inconfutabile la presenza dell’assistente di parte dell’Hermes Casagiove per tutta la durata della gara in esame, con consequenziale sua regolarità. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo, confermando la decisione del Giudice Sportivo; per l’effetto, dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Lions Football.
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